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Articolo 1 - Denominazione
E’ costituita un’Associazione denominata “Centro Culturale Antonio Gramsci”
con Sede Legale in via Magenta 21, a Busto Arsizio e con Sede Operativa in viale
Piemonte, 10 a Magenta presso i locali della “Cooperativa Rinascita”. La durata
dell’Associazione è stabilita a tempo indefinito.
Articolo 2 - Finalità
Il “Centro Culturale Antonio Gramsci” è una libera associazione che non
persegue fini di lucro. L’Associazione si propone di promuovere lo studio della
società contemporanea valorizzando la concezione marxista del mondo e il suo
metodo di analisi per contribuire alla formazione della coscienza storica delle
nuove generazioni e dei lavoratori. L’Associazione vuole essere un punto
d’incontro e di confronto politico-culturale per operare nelle seguenti
direzioni: - collocare al centro del dibattito politico e culturale la
centralità dei lavoratori, del lavoro e della produzione come fondamenta di una
nuova civiltà - divulgare la teoria marxista, il leninismo e il pensiero
gramsciano fra i lavoratori e gli studenti - valorizzare le esperienze storiche
del movimento operaio e comunista mondiali - concorrere all’aggregazione, alla
ricostruzione e alla ricomposizione dell’unità e della rappresentanza politica
della classe lavoratrice e dei Comunisti - contribuire ad estendere la battaglia
delle idee in difesa della pace, della libertà dei popoli, dell’emancipazione
sociale e della lotta contro lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e contro
qualsiasi manifestazione di violenza alla persona.
Articolo 3 - Attività
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale come
definito nel precedente articolo 2, l’Associazione potrà:
- collegarsi con tutti gli organismi della società che svolgono attività affini
ai propri;
- sviluppare analisi e ricerche;
- attività culturali, politiche e sociali;
- corsi di formazione politica e culturale;
- il contributo di diverse discipline;
- un centro di documentazione storica;
- conferenze, convegni, seminari e manifestazioni;
- iniziative editoriali tra cui anche la realizzazione di un proprio organo di
stampa e di un proprio sito web le cui strutture organizzative verranno nominate
dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei Soci.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n.
917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà
raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o
internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio direttivo.
L’Associazione potrà costituire sezioni decentrate e/o riconoscere come proprie,
sezioni, associazioni, centri esistenti in altre località, stabilendo, con
apposito regolamento conforme al proprio statuto finalità, compiti, funzioni,
rapporti e strutture. L'associazione potrà promuovere la realizzazione di
associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di
qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali, internazionali e/o
altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al
fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni al
raggiungimento delle finalità stabilite dal precedente articolo 2.
L’Associazione partecipa e aderisce, insieme ad altre associazioni e realtà
culturali, alla formazione di un progetto denominato “percorso Gramsci” e del
suo organo di stampa “Gramsci oggi”.
Articolo 4 - Qualifica di Socio
L’iscrizione al “Centro Culturale Antonio Gramsci” è individuale e possono
far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o
non residenti nel territorio dello Stato, che abbiano compiuto il 16° anno di
età e diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che
condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.
L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini
di cui al successivo articolo 5. I soci si qualificano in:
1) fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea
costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
2) ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente
all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo
modalità e termini contenuti nel presente statuto;
3) onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di
tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante
impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva
immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.
Possono aderire anche organismi collettivi (Associazioni, Enti, Cooperative,
Circoli, Società, ecc.) che nella loro azione si ispirano alle finalità
dell’articolo 2 e possono essere rappresentati nell’Associazione con un proprio
esponente che ha diritto ad un solo voto. Nell’eventualità che tale
rappresentante debba essere sostituito è necessaria un’altra comunicazione
scritta dell’Ente di provenienza da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Direttivo.
Articolo 5 - Adesioni e Assunzione della qualifica di socio
Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario compilare
il modulo di richiesta di adesione fornito dall’Associazione da presentare al
Consiglio Direttivo, indicando: - i propri dati anagrafici - espressa volontà di
far parte dell'associazione - piena ed incondizionata accettazione del presente
Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali
regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli
organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.
Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la
firma dell'interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta,
non verranno prese in considerazione.
Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di
apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo
all'interessato. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono
insindacabili.
All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria
dell'associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione
all'interessato.
L’attività svolta dai soci a qualsiasi livello nell’ambito dell’Associazione è
volontaria e si intende prestata a titolo gratuito. Per eventuali compiti e
prestazioni di natura tecnica, amministrativa, di consulenza o di rappresentanza
che dovessero rendersi necessarie all’Associazione, il Consiglio Direttivo può
decidere il rimborso delle spese.
Articolo 6 - Diritti e doveri del socio
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di
partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.
Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno
all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del
rinnovo delle cariche sociali. Un Socio che per giustificati motivi è
impossibilitato a partecipare con il proprio voto nei momenti decisionali
dell’Associazione, può votare per iscritto con lettera indirizzata al Consiglio
Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti:
a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione,
degli altri eventuali regolamenti interi e di tutte le delibere assunte dagli
organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la
realizzazione delle finalità associative;
c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'intero dei locali
dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le
ispirazioni che ne animano l'attività;
d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste
per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini
fissati dal consiglio direttivo. Fino a quando non verrà deliberata una nuova
quota associativa resta in vigore a tutti gli effetti quella dell’anno
precedente.
Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio
La perdita della qualifica di socio avviene attraverso un provvedimento di
radiazione o di espulsione dall'associazione per i seguenti motivi:
1. quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del
relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a
tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni
statutarie;
2. quando il socio, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali
all'associazione;
3. per indegnità quando il socio svolge un’attività sul piano etico, morale,
professionale e politico in contrasto con l’Associazione e le sue norme
statutarie
Il provvedimento di radiazione o di espulsione dall'associazione sarà deciso dal
Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e dovrà essere comunicato e motivato
per iscritto al socio.
Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del
pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento
del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri
entro 30 giorni dalla comunicazione della sanzione; il ricorso non sospende
l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente:
1. per recesso tramite comunicazione scritta di dimissioni dall’Associazione,
inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio
resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore
nei suoi confronti;
2. per decadenza quando il socio, senza giustificato motivo, si rende moroso
nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite
dal consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative
dell'associazione;
In qualsiasi caso di recesso, decadenza, radiazione o espulsione tutte le quote
d’iscrizione e le eventuali sottoscrizioni già versate permarranno al fondo
cassa dell’Associazione la quale resta totalmente disimpegnata dalla loro
restituzione.
Articolo 8 - Organi Sociali dell’Associazione
Gli organi sociali dell'associazione sono:
1.l'Assemblea dei soci
2.il Consiglio Direttivo
3.il Presidente dell'associazione
4.il Vice Presidente dell'associazione
5.il Segretario-Tesoriere
6.il Collegio dei Revisori dei Conti
7.il Collegio dei Probiviri
Articolo 9 - L’Assemblea dei Soci
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci che abbiano compiuto il 16° anno d’età in
regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio
scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per
l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita
bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative
eventualmente costituite a norma dell'articolo 1; il presidente può avvalersi
della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessario.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo
dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato
nell'avviso di convocazione.
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di
giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre
per l'approvazione del bilancio preventivo.
L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo
lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei
soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla
data in cui viene richiesta.
L'assemblea in sede ordinaria:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su
proposta del Consiglio Direttivo;
- il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio
Direttivo;
- i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che
hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle
elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale
sostituzione di mèmbri dimissionari o radiati;
- alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del
Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegio dei Probiviri;
- su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio
Direttivo riterrà di sottoporle;
- su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dalla
statuto.
L'assemblea in sede straordinaria:
- le modificazioni del presente statuto;
- lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente
statuto;
- su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o
allo statuto.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a
maggioranza semplice.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera
validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la
prima.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile
la presenza di almeno 3/5 dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole
dei 2/3 dei presenti nell’Assemblea dei Soci. Qualora per due convocazioni non
si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente
convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e
sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti,
deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è
indispensabile la presenza di almeno i 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei
4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum
costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per
la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei
presenti.
L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta
dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente
dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano
presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano
presente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o
esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la
discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto che
vengono messi in votazione dal Presidente su eventuale richiesta dei soci.
Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito
libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al
Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non
intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del
relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi
amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 2.
Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel
presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli
dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Articolo 10 - Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione
dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri in maggioranza da Soci
Fondatori, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il
Segretario-Tesoriere.
Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari
elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel
relativo regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il
Segretario-Tesoriere a maggioranza assoluta.
Per la prima volta i membri del consiglio direttivo, ivi compreso il Presidente,
il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, sono eletti direttamente in sede
di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori e dai soci
fondatori.
Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica 2 (due) anni e sono
rieleggibili.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello
statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al
presente statuto;
- l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il
conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci
annuali;
- il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo
all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari,
facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato
dall'assemblea dei soci;
- l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di
collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento
dell'attività sociale;
- in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qual si
voglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione
dell'associazione;
- atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria
amministrazione;
- ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri
organi dell'associazione.
Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il
pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo
ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 4
(quattro) consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro
15 (quindici) giorni. In ogni caso il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno, 1
volta al mese.
Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare
a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per
l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca
della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei
consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente
stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.
Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della
segreteria dell'associazione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano
presente.
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro)
consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del
presidente.
In seno al consiglio non è ammessa delega.
L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive
annue del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede
designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica
scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero consiglio dovrà essere rieletto.
Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se
necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del
Segretario-Tesoriere sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di
assenza del Segretario-Tesoriere, il Presidente nomina a tale scopo, fra i
presenti, un segretario.
Articolo 11 - Presidente dell’Associazione
II Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché
presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Egli rappresenta
l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e
cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative,
delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia
nei riguardi dei soci che dei terzi. Fermi restando i poteri di presidenza che
gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il
presidente esercita i seguenti poteri:
- l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
- diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato
preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci,
per quanto di loro competenza;
- delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle
sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- sovrintende e controlla l'operato del Segretario-Tesoriere;
- stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione
del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del
consiglio direttivo;
- sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con
altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del
consiglio direttivo;
- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
Articolo 12 - Vice Presidente dell’Associazione
II Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i
casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando
abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese,
affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.
Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto
l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli
consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in
volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in
sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di
apposita procura.
Articolo 13 - Segretario-Tesoriere dell’Associazione
II Segretario-Tesoriere è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri.
Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle
questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro
incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo
statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendere conto
mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle
somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.
Il Segretario-Tesoriere provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo
e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al consiglio
direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal
consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.
Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al
precedente articolo 10, il Segretario-Tesoriere decade dal suo ufficio qualora
venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti
II Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione
che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.
Il collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre)
supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in
regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 2 (due)
anni e sono rieleggibili. Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a
maggioranza fra i suoi componenti.
Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo.
Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione
amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo alla consistenza di
cassa ed all'operato del Segretario-Tesoriere.
Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna
riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori,
nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo. Alla fine di ciascun
esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella
quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate
in corso d'anno.
Articolo 15 - Collegio dei Probiviri
L'assemblea dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei
Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola
con il pagamento della quota associativa.
I membri del collegio durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Il
collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi
componenti.
Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi
dell'associazione, e fra l'associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre
insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei
regolamenti.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni
altra carica sociale.
Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione
II patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3. dagli avanzi di gestione;
4. da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a
titolo legittimo.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali
l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione.
I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere alcuna quota del
patrimonio dell'associazione.
Le entrate sociali sono costituite:
1. dalle quote associative;
2. dalle eventuali sottoscrizioni dei soci;
3. dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi
dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
4. dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle
proprie finalità istituzionali;
5. da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo
titolo.
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali nonché le
eventuali sottoscrizioni non sono rimborsabili in nessun caso.
Articolo 17 - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il
presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal
Segretario-Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio
dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea,
rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 18 - Modifiche dello Statuto
Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente
approvate a maggioranza dal Consiglio Direttivo dopo di che verranno sottoposte
all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci secondo le modalità e i
termini previsti dal precedente articolo 9.
A tutela del raggiungimento degli scopi posti dal presente Statuto non è
modificabile e non vi può essere alcuna modifica dell’articolo 2 relativo alle
finalità dell’Associazione pena lo scioglimento della stessa in base a quanto
stabilito dal successivo articolo 19.
Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria
dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i
seguenti motivi:
1. conseguimento dell’oggetto sociale stabilito nell’articolo 2 del presente
Statuto e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci
indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che
animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività per
il raggiungimento delle finalità previste dal precedente articolo 2 del presente
Statuto.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea dei
soci in sessione straordinaria deciderà di destinare il patrimonio residuo ad
altre associazioni con finalità analoghe a quelle previste dal precedente
articolo 2 del presente Statuto, in seconda istanza ad enti con fini di pubblica
utilità.
Articolo 20 - Controversie e Disposizioni Finali
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere tra i Soci o tra uno o più
Soci e l’Associazione e/o i suoi Organi Sociali relativa all’interpretazione e/o
all’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto si dovrà fare
ricorso al Collegio dei Probiviri.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme
contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.
Busto Arsizio 08 giugno 2006
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