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centro culturale
"ANTONIO GRAMSCI"
Busto Arsizio - Olona - Ticino

 

 

Articolo 1 - Denominazione
E’ costituita un’Associazione denominata “Centro Culturale Antonio Gramsci” con Sede Legale in via Magenta 21, a Busto Arsizio e con Sede Operativa in viale Piemonte, 10 a Magenta presso i locali della “Cooperativa Rinascita”. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indefinito.

Articolo 2 - Finalità
Il “Centro Culturale Antonio Gramsci” è una libera associazione che non persegue fini di lucro. L’Associazione si propone di promuovere lo studio della società contemporanea valorizzando la concezione marxista del mondo e il suo metodo di analisi per contribuire alla formazione della coscienza storica delle nuove generazioni e dei lavoratori. L’Associazione vuole essere un punto d’incontro e di confronto politico-culturale per operare nelle seguenti direzioni: - collocare al centro del dibattito politico e culturale la centralità dei lavoratori, del lavoro e della produzione come fondamenta di una nuova civiltà - divulgare la teoria marxista, il leninismo e il pensiero gramsciano fra i lavoratori e gli studenti - valorizzare le esperienze storiche del movimento operaio e comunista mondiali - concorrere all’aggregazione, alla ricostruzione e alla ricomposizione dell’unità e della rappresentanza politica della classe lavoratrice e dei Comunisti - contribuire ad estendere la battaglia delle idee in difesa della pace, della libertà dei popoli, dell’emancipazione sociale e della lotta contro lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e contro qualsiasi manifestazione di violenza alla persona.

Articolo 3 - Attività
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale come definito nel precedente articolo 2, l’Associazione potrà:
- collegarsi con tutti gli organismi della società che svolgono attività affini ai propri;
- sviluppare analisi e ricerche;
- attività culturali, politiche e sociali;
- corsi di formazione politica e culturale;
- il contributo di diverse discipline;
- un centro di documentazione storica;
- conferenze, convegni, seminari e manifestazioni;
- iniziative editoriali tra cui anche la realizzazione di un proprio organo di stampa e di un proprio sito web le cui strutture organizzative verranno nominate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei Soci.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio direttivo. L’Associazione potrà costituire sezioni decentrate e/o riconoscere come proprie, sezioni, associazioni, centri esistenti in altre località, stabilendo, con apposito regolamento conforme al proprio statuto finalità, compiti, funzioni, rapporti e strutture. L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni al raggiungimento delle finalità stabilite dal precedente articolo 2. L’Associazione partecipa e aderisce, insieme ad altre associazioni e realtà culturali, alla formazione di un progetto denominato “percorso Gramsci” e del suo organo di stampa “Gramsci oggi”.

Articolo 4 - Qualifica di Socio
L’iscrizione al “Centro Culturale Antonio Gramsci” è individuale e possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che abbiano compiuto il 16° anno di età e diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.
L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5. I soci si qualificano in:
1) fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
2) ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
3) onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.
Possono aderire anche organismi collettivi (Associazioni, Enti, Cooperative, Circoli, Società, ecc.) che nella loro azione si ispirano alle finalità dell’articolo 2 e possono essere rappresentati nell’Associazione con un proprio esponente che ha diritto ad un solo voto. Nell’eventualità che tale rappresentante debba essere sostituito è necessaria un’altra comunicazione scritta dell’Ente di provenienza da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Adesioni e Assunzione della qualifica di socio
Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario compilare il modulo di richiesta di adesione fornito dall’Associazione da presentare al Consiglio Direttivo, indicando: - i propri dati anagrafici - espressa volontà di far parte dell'associazione - piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.
Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell'interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.
Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.
All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.
L’attività svolta dai soci a qualsiasi livello nell’ambito dell’Associazione è volontaria e si intende prestata a titolo gratuito. Per eventuali compiti e prestazioni di natura tecnica, amministrativa, di consulenza o di rappresentanza che dovessero rendersi necessarie all’Associazione, il Consiglio Direttivo può decidere il rimborso delle spese.

Articolo 6 - Diritti e doveri del socio
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.
Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Un Socio che per giustificati motivi è impossibilitato a partecipare con il proprio voto nei momenti decisionali dell’Associazione, può votare per iscritto con lettera indirizzata al Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti:
a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interi e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'intero dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal consiglio direttivo. Fino a quando non verrà deliberata una nuova quota associativa resta in vigore a tutti gli effetti quella dell’anno precedente.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio
La perdita della qualifica di socio avviene attraverso un provvedimento di radiazione o di espulsione dall'associazione per i seguenti motivi:
1. quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2. quando il socio, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione;
3. per indegnità quando il socio svolge un’attività sul piano etico, morale, professionale e politico in contrasto con l’Associazione e le sue norme statutarie
Il provvedimento di radiazione o di espulsione dall'associazione sarà deciso dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e dovrà essere comunicato e motivato per iscritto al socio.
Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione della sanzione; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente:
1. per recesso tramite comunicazione scritta di dimissioni dall’Associazione, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti;
2. per decadenza quando il socio, senza giustificato motivo, si rende moroso nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;
In qualsiasi caso di recesso, decadenza, radiazione o espulsione tutte le quote d’iscrizione e le eventuali sottoscrizioni già versate permarranno al fondo cassa dell’Associazione la quale resta totalmente disimpegnata dalla loro restituzione.

Articolo 8 - Organi Sociali dell’Associazione
Gli organi sociali dell'associazione sono:
1.l'Assemblea dei soci
2.il Consiglio Direttivo
3.il Presidente dell'associazione
4.il Vice Presidente dell'associazione
5.il Segretario-Tesoriere
6.il Collegio dei Revisori dei Conti
7.il Collegio dei Probiviri

Articolo 9 - L’Assemblea dei Soci
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci che abbiano compiuto il 16° anno d’età in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'articolo 1; il presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessario.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L'assemblea in sede ordinaria:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di mèmbri dimissionari o radiati;
- alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegio dei Probiviri;
- su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dalla statuto.
L'assemblea in sede straordinaria:
- le modificazioni del presente statuto;
- lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 3/5 dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti nell’Assemblea dei Soci. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.
L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto che vengono messi in votazione dal Presidente su eventuale richiesta dei soci.
Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 2.
Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri in maggioranza da Soci Fondatori, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.
Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere a maggioranza assoluta.
Per la prima volta i membri del consiglio direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori e dai soci fondatori.
Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo
all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qual si voglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
- atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.
Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 4 (quattro) consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni. In ogni caso il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno, 1 volta al mese.
Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.
Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.
In seno al consiglio non è ammessa delega.
L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive annue del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero consiglio dovrà essere rieletto.
Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario-Tesoriere sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario-Tesoriere, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

Articolo 11 - Presidente dell’Associazione
II Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:
- l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
- diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- sovrintende e controlla l'operato del Segretario-Tesoriere;
- stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;
- sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Articolo 12 - Vice Presidente dell’Associazione
II Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.
Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Articolo 13 - Segretario-Tesoriere dell’Associazione
II Segretario-Tesoriere è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendere conto mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.
Il Segretario-Tesoriere provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al consiglio direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.
Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10, il Segretario-Tesoriere decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti
II Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.
Il collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo.
Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-Tesoriere.
Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

Articolo 15 - Collegio dei Probiviri
L'assemblea dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
I membri del collegio durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e fra l'associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione
II patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3. dagli avanzi di gestione;
4. da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere alcuna quota del patrimonio dell'associazione.
Le entrate sociali sono costituite:
1. dalle quote associative;
2. dalle eventuali sottoscrizioni dei soci;
3. dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
4. dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
5. da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali nonché le eventuali sottoscrizioni non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 17 - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 18 - Modifiche dello Statuto
Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente approvate a maggioranza dal Consiglio Direttivo dopo di che verranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci secondo le modalità e i termini previsti dal precedente articolo 9.
A tutela del raggiungimento degli scopi posti dal presente Statuto non è modificabile e non vi può essere alcuna modifica dell’articolo 2 relativo alle finalità dell’Associazione pena lo scioglimento della stessa in base a quanto stabilito dal successivo articolo 19.

Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:
1. conseguimento dell’oggetto sociale stabilito nell’articolo 2 del presente Statuto e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività per il raggiungimento delle finalità previste dal precedente articolo 2 del presente Statuto.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà di destinare il patrimonio residuo ad altre associazioni con finalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 2 del presente Statuto, in seconda istanza ad enti con fini di pubblica utilità.

Articolo 20 - Controversie e Disposizioni Finali
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere tra i Soci o tra uno o più Soci e l’Associazione e/o i suoi Organi Sociali relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto si dovrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

Busto Arsizio 08 giugno 2006

 

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